Amministrativo

Giustizia amministrativa non si affida solo amemorie scritte

di Guglielmo Saporito

Per ripartire occorre un’amministrazione efficiente: tanto più che si prevedono appalti pubblici semplificati, senza bandi e con vantaggi per piccole e medie imprese (Commissione Ue, comunicazione 2020/C 108 I/01).

Alla rapidità di intervento, può contribuire il processo amministrativo, che grazie a un sistema digitale efficiente ha comunque lavorato in remoto, giudicando molte centinaia di vicende, pur con sedi aperte solo “su appuntamento”. Ma non tutte le innovazioni di questi giorni diventeranno stabili: è significativo l’orientamento del Consiglio di Stato, che il 21 aprile (ordinanza 2538), al termine di una seduta in videoconferenza, ha comunque disposto un rinvio della discussione, riconoscendo il diritto degli avvocati a una udienza fisica (anche se su piattaforma digitale). Secondo i giudici, il colloquio diretto con il magistrato non può essere sostituito da un processo “cartolare”, affidato completamente ai documenti. Prevale quindi il diritto a una udienza, anche se le questioni da trattare sono altamente tecniche: a differenza delle liti penali, in cui è indispensabile il confronto diretto tra accusato e accusatore, nelle procedure civili, amministrative, tributarie, rimane quindi fermo il principio del giusto processo, e la garanzia di un colloquio diretto con il giudice. L’assenza forzata del pubblico e dei difensori, secondo i giudici del Consiglio di Stato, finirebbe infatti per connotare il processo con la “giustizia segreta”, refrattaria a ogni forma di controllo pubblico, con decisioni assunte solo sulla base di documenti scritti. Questo segnale sulle garanzie del processo è importante perché si contrappone alla proposta di alcuni esperti che, per snellire le procedure di appalto, propongono di puntare sui controlli preventivi della Corte dei conti, sottraendo ai Tar ed al Consiglio di Stato l’immediato sindacato sui contratti. Anche in presenza di contestazioni, si pensa infatti che le opere dovrebbero progredire, salvo l’adeguato risarcimento danni per le imprese che riescano a dimostrare l’ingiusta perdita di una gara. In senso contrario altra dottrina propone un incontro (piattaforma zoom, webseminarsandulli@gmail.com), nel pomeriggio di domani 24 aprile con magistrati ed operatori del settore.

Consiglio di Stato, ordinanza 21 aprile 2020 n. 2538

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