Amministrativo

Udienze senza avvocati, profili di inammissibilità della impugnazione: 30 giorni per le memorie

Francesco Machina Grifeo

Nell'emergenza Covid, qualora nel corso dell'udienza telematica, in assenza degli avvocati, venga posto d'ufficio un profilo di inammissibilità della impugnazione, si deve concedere alle parti un termine di trenta giorni per il deposito delle memorie. È questa la posizione espressa dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza 15 maggio 2020, n. 3109.

La questione riguardava la presentazione di "motivi aggiunti" da parte di un dipendente della Provincia di Lecce collocato al 7° posto, primo dei non vincitori, in una procedura selettiva interna (del dicembre 2008) per una progressione verticale per l'accesso alla categoria D1 "specialista professionale". In primo grado, il Tar aveva bocciato tutti i motivi di ricorso. Proposto appello, il dipendente ha successivamente (gennaio 2013) dedotto che l'attribuzione alla sesta classificata di un punteggio per un determinato titolo, relativo ad un incarico con mansioni superiori, era stata già considerata illegittima dal Tar Puglia, in altro giudizio del 2012, per cui non poteva essere riproposto nella corrente procedura.

Per il Collegio tuttavia vi sono dubbi sulla ammissibilità delle censure in quanto esse estenderebbero l'oggetto dell'impugnazione, in violazione del diritto di difesa della controinteressata intimata solo in grado di appello. E, inoltre, anche a prescindere dalla individuazione del momento di conoscenza del vizio, "questo non è emerso dalla conoscenza di "documenti" prima non disponibili ma dal contenuto di una sentenza".

I giudici non hanno però potuto indicare tali profili di inammissibilità direttamente alle parti nell'udienza pubblica del maggio 2020 (come prescritto dall'articolo 73 comma 3 c.p.a.), essendosi svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, secondo quanto previsto dal "Cura Italia" (articolo 84 comma 5 e 6 del Dl 18/2020, convertito nella legge 24/2020 n. 24), che ha altresì disposto il passaggio "in decisione senza discussione orale". A questo punto il Collegio ha ritenuto di applicare l'articolo 73 comma 3 seconda parte c.p.a., dettato per la ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, per cui "il giudice riserva la decisione e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie".

Ricapitolando per la II Sezione di Palazzo Spada nell' udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella legge 27 aprile 2020, n. 24), che ha previsto il passaggio "in decisione senza discussione orale", in caso di rilievo d'ufficio di un profilo di inammissibilità della impugnazione, deve essere fatta applicazione della disposizione dell'articolo 73, comma 3, seconda parte, c.p.a., dettata per l'ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, assegnando alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie e riservando la decisione ad altra camera di consiglio.

Consiglio di Stato - Ordinanza 15 maggio 2020, n. 310

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