Civile

Consob: Acf, intermediario risarcisce se cambio polizza non era nell'interesse del cliente

Francesco Machina Grifeo

L'intermediario che consiglia al cliente di liquidare prima della scadenza una polizza unit linked, in attivo e a capitale garantito, per sottoscriverne un'altra rivelatasi più rischiosa, risarcisce il danno se non è in grado di dimostrare che al momento dello switch l'operazione era conveniente. Lo ha stabilito l'Arbitro per le controversie finanziarie (strumento Adr di Consob), con la decisione 2162 del 22 gennaio 2020, accogliendo il ricorso del risparmiatore che aveva chiesto un risarcimento di 24.500 euro, pari alla perdita subita.
Secondo il ricorrente (che aveva investito 160mila euro) l'operazione, non essendo nel suo interesse, gli era stata proposta al solo fine di lucrare le commissioni.

L'Acf ricorda che l'intermediario che presta un servizio d'investimento - nel caso di specie di consulenza - oltre a essere tenuto a raccomandare operazioni effettivamente adeguate al profilo, è soggetto al più generale obbligo di servire al meglio l'interesse del cliente. «Ciò ha come effetto - si legge nella decisione - che al fine di dimostrare di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore, l'intermediario avrebbe dovuto fornire congrua evidenza che l'intera operazione fosse, nel momento in cui essa è stata posta in essere, concretamente idonea a perseguire il miglior interesse della cliente odierna ricorrente». «Di ciò, tuttavia – conclude il Collegio -, non vi è alcuna idonea evidenza, non essendo possibile comprendere i motivi per cui il resistente abbia raccomandato alla cliente di "trasformare" una polizza non ancora scaduta, che secondo quanto riportato dallo stesso resistente garantiva una plusvalenza di oltre € 18.000,00, con una nuova polizza, che da lì a breve avrebbe cominciato a maturare perdite significative».

Arbitro bancario finanziario - Decisione 2162 del 22 gennaio 2020

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