Civile

Nell'assegno di mantenimento anche spese mediche, educative e sportive

di Paola Rossi

Se nel divorzio viene previsto a carico di uno dei due coniugi l'assegno di mantenimento dei figli, la misura di tale contributo economico è commisurata a garantire il loro svolgimento dell'ordinario regime di vita.
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1562 depositata ieri ha chiarito però che nel calcolare l'entità del mantenimento dei figli è corretto ricomprendere nell'assegno anche le spese mediche, educative e sportive, perché queste non rientrano de plano nelle spese straordinarie, che siano state invece ripartite per quote con carico maggiore per chi ha maggior reddito. Infatti, in base all'obbligo di entrambi di provvedere per la prole proporzionalmente alle proprie risorse, il giudice ben può fissare una cifra fissa per le spese ordinarie e un contributo percentuale sulle straordinarie. Non si può cioè pretendere di sommare all'erogazione dell'assegno di mantenimento anche la spartizione percentuale su tutte le spese. Rispetto ai figli l'obiettivo del regolamento dei rapporti conseguenti al divorzio è quello di garantire loro per quanto possibile il tenore di vita precedente al divorzio dei genitori.

Il ricorso della madre - La ricorrente pretendeva invece un assegno più sostanzioso: di fatto facendo rientrare nel contributo fisso mensile anche spese ulteriori, rispetto a quelle valutate come ordinarie dal giudice di merito. Ciò che non è possibile per il carattere di imprevedibilità e imponderabilità, rispetto alle esigenze ordinarie quantificate dall'assegno di mantenimento. Si verrebbe a determinare una forfetizzazione dei costi straordinari non ammesa perché inciderebbe sulla proporzionalità dell'obbligo economico dei genitori nel contribuire al regime ordinario di vita dei figli.

Il controricorso del padre - La Cassazione respinge anche la lamentela del padre per l'entità dell'assegno di 1.100 euro in favore del figlio convivente con la madre, in quanto a suo dire comprendeva già le spese, cui era chiamato a partecipare con l'eventuale contribuzione del 70% sulle spese straordinarie: duplicando di fatto l'onere per i medesimi costi . La Cassazione afferma al contrario, che non vi è stata alcuna illegittima duplicazione delle voci cui contribuire poiché "non tutte" le esigenze sportive, educative e di svago possono rientrare tra le spese straordinarie.

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1562

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