Civile

Dolce & Gabbana, Equitalia vince su aggio di riscossione

Francesco Machina Grifeo

"Equitalia Nord" batte "Dolce & Gabbana" (incorporante di Sto. Tex.) sull'aggio di riscossione. La griffe aveva contestato l'applicazione dell'obbligo di pagare l'aggio, per un importo di 36mila euro, anche per i pagamenti avvenuti entro 60 giorni dalla notifica della cartella perché introdotto solo dal Dl 262/2006 (di modifica del Dlgs 112/99) e dunque in un periodo successivo ai fatti. La cartella di pagamento per maggior Irpeg ed Irap, notificata nel 2008, era infatti relativa all'anno 2002. Siccome, argomentava la maison, la norma aveva natura afflittiva, «era esclusa la sua applicazione retroattiva a periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore». Una lettura bocciata dalla Sezione Tributaria, sentenza 3416/2020, che spiega: «l'aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l'attività esattoriale», ragion per cui «deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all'anno d'imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo».
«La natura retributiva e non tributaria dell'aggio – prosegue la decisione - esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, né che una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento».

Corte di cassazione - Sentenza 12 febbraio 2020 n. 3416

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