Civile

Il difensore non può impugnare il no all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

di Patrizia Maciocchi

Il difensore non può impugnare il decreto con il quale viene respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Un facoltà che spetta solo alla parte che intendeva avvalersi del “beneficio”, come unica titolare del diritto, o che ha subìto la revoca. Mentre il difensore può agire solo per ottenere la liquidazione del compenso che gli spetta nel caso il patrocinio venga concesso. La Corte di cassazione, con l'ordinanza 4023, respinge il ricorso dell'avvocato contro i ministeri della Giustizia e dell'Economia e finanze per opporsi al decreto con il quale veniva negato il gratuito patrocinio alla cliente - che lo aveva nominato difensore di fiducia - malgrado la dimostrazione del possesso dei requisiti di reddito attraverso la dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal difensore. Ma il ricorso non passa per difetto di legittimazione che, per il legale, è limitata ai provvedimenti di rigetto o di accoglimento solo parziale delle istanze di liquidazione.

Corte di cassazione – Sezione II – Ordinanza 18 febbraio 2020 n.4023

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©