Civile

Patto fiduciario: forma scritta ad substantiam non necessaria per l'acquisto dell'immobile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Patto fiduciario immobiliare - Acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante - Forma scritta ad substantiam - Non è necessaria - Validità del patto stipulato verbalmente.
Il patto fiduciario che ha a oggetto un immobile e che s'innesta su un acquisto fatto dal fiduciario per conto del fiduciante non necessita di una forma scritta ad substantiam. Pertanto, una volta provato in giudizio l'accordo, è giustificato l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento che grava sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, con la quale si riconosce l'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, rappresenta una promessa di pagamento e non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione. Tale dichiarazione ha solamente effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 6 marzo 2020 n. 6459

Contratti - Negozio fiduciario - "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Prova testimoniale - Limiti.
Il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta "ad substantiam" e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e segg. cod. civ. – sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili – soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente a impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 17 settembre 2019 n. 23093

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - 'Ad substantiam' - Trasferimenti immobiliari 'pactum fiduciae' riguardante beni immobili - Forma scritta 'ad substantiam' - Necessità - Fondamento.
Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 25 maggio 2017 n. 13216

Mandato - Acquisti del mandatario - Beni immobili forma scritta 'ad substantiam' - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 28 ottobre 2016 n. 21805

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