Civile

Per lo sconto del 30% sulle multe ora basta pagare in 30 giorni

di Maurizio Caprino

Le multe stradali ricevute durante l’emergenza coronavirus si possono pagare con lo sconto del 30% anche entro 30 giorni, contro i consueti cinque. È la novità principale della corposa circolare del 24 marzo con cui il ministero dell’Interno ha interpretato - in modo perlopiù estensivo - le numerose misure del decreto legge Cura Italia (Dl 18/2020) che riguardano veicoli e circolazione: dalle multe ai ricorsi, dalle patenti alle revisioni, fino all’assicurazione obbligatoria.

L’articolo 108, comma 2 del Dl aveva lasciato molti dubbi sul pagamento delle multe. Il Viminale “apre” il più possibile, riconoscendo la possibilità. Così, per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio, fino al 31 maggio si ha diritto allo sconto del 30% anche prendendosi 30 giorni per pagare. Inoltre, il conteggio dei 30 giorni viene sospeso dal 10 marzo al 4 aprile. Il tutto salvo ulteriori proroghe, possibili in futuro. Unica chiusura è sulla possibilità di fruire dello sconto anche per le infrazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo: la formulazione dell’articolo 108 non sembrava escludere neanche questo vantaggio, che appariva oggettivamente sproporzionato. Inoltre, le forze di polizia non hanno un obbligo specifico di riportare sul verbale questi benefici temporanei: la circolare lo ritiene solo opportuno.

Il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi. Quindi, i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.

Quanto alla patente, l’articolo 104 del Dl non “copre” chi se l’era lasciata scadere prima del 31 gennaio, ma consente di guidare fino al 31 agosto se la scadenza è dal 31 gennaio in poi. Chi è soggetto a visita di rinnovo presso la Commissione medica locale e per i ritardi di quest’ultima ha già un permesso provvisorio oltre la scadenza fino al 15 aprile può guidare fino al 15 giugno; ma, per un complicato gioco di decreti ministeriali, se la sua patente è scaduta prima del 31 gennaio può guidare fino al 30 giugno.

La moratoria fino al 31 ottobre sulle revisioni e gli altri controlli tecnici dei veicoli (visita e prova, articoli 75 e 78 del Codice della strada) previsti entro il 31 luglio consentita dall’articolo 92 del Dl vale anche per le bombole di alimentazione a metano o Gpl scadute dopo il 31 gennaio e nel frattempo si può circolare a gas anche senza averle cambiate. Chi aveva una revisione prenotata alla Motorizzazione per una data successiva al 31 luglio potrà circolare fino al giorno per il quale è prenotato.

Quanto all’assicurazione obbligatoria Rc auto, l’articolo 125 del Dl comporta che fino al 31 luglio i giorni di tolleranza in cui un veicolo è coperto anche dopo la scadenza della polizza raddoppiano a 30 (anche in occasione della scadenza della rata periodica delle polizze a pagamento frazionato). La circolare precisa che ciò implica la temporanea abolizione del dimezzamento delle sanzioni previsto normalmente se la polizza viene riattivata antro 30 giorni.

Indicazioni operative norme sulla circolazione stradale – Ministero dell'interno - Dl 18/2020

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