Civile

Società, per i bilanci del 2020 test della continuità aziendale

di Franco Roscini Vitali

Bilanci relativi all’esercizio 2020 a due velocità: è questo l’effetto del decreto legge liquidità.

L’articolo 8 distingue e separa nettamente le imprese che anche prima e indipendentemente dalla crisi erano in situazione di perdita della continuità, da quelle che invece erano sane e che, per effetto della crisi, potrebbero avere problemi di continuità.

Lo spartiacque è la data del 23 febbraio 2020, ovvero la data di entrata in vigore delle prime misure collegate alla crisi: ai bilanci chiusi anteriormente a tale data si fotografa la situazione relativa alla continuità.

Le imprese sane a tale data, nei bilanci relativi all’esercizio 2020, effettuano le valutazioni nella prospettiva della continuità in base a quanto prevede l’articolo 2423-bis del Codice civile: per queste imprese i criteri di valutazione, illustrati nella nota integrativa, sono quelli di funzionamento, ignorando quanto accaduto dopo il 23 febbraio 2020. La norma precisa che l’illustrazione dei criteri di valutazione avviene anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La norma non brilla per chiarezza, ma la relazione aiuta. Infatti, l’articolo 8 menziona la redazione del bilancio di esercizio in corso «al» 31 dicembre 2020, mentre la relazione precisa che si tratta dei bilanci dell’esercizio «in» corso nel 2020: pertanto, dovrebbero rientrarvi anche bilanci intermedi e bilanci consolidati.

Inoltre, è confermata la proroga di sessanta giorni, prevista dal decreto legge 18/2020, del termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

A questo punto alcune considerazioni. Innanzi tutto, è indirettamente confermato il fatto che i bilanci 2019, per quanto accaduto successivamente, non sono interessati ai problemi relativi alla continuità, come più volte scritto su queste pagine.

Infatti, quanto accaduto in questi mesi, costituisce un fatto «nuovo» che riguarda una situazione non in essere alla data di riferimento del bilancio.

L’articolo 2427, numero 22-quater), del Codice civile e il principio contabile Oic 29 prevedono, nella nota integrativa, informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Tuttavia, la conseguenza della norma introdotta dal decreto liquidità è quella di collegare strettamente i bilanci 2019 con quelli 2020, come tra l’altro espressamente richiesto.

Infatti, per redigere i bilanci 2020 in base al principio generale della continuità, si deve dimostrare l’esistenza, alla data del 23 febbraio 2020, di tale situazione.

Pertanto, l’informativa contenuta nella nota integrativa al bilancio 2019, per quanto riguarda l’esistenza del presupposto della continuità alla data citata, deve essere dettagliata.

In proposito, maggiori informazioni sono richieste alle imprese che hanno usufruito della possibilità di approvazione dei bilanci nel maggior termine di 180 giorni, concessa dall’articolo 106 del decreto legge 18/2020, rispetto a quelle che non hanno usufruito di tale possibilità.

Infatti, le imprese che usufruiscono del maggior termine, dovrebbero essere in possesso di maggiori informazioni: ad esempio, con riferimento ai ricavi il dato è quello riferito ai primi cinque mesi del 2020, mentre nel caso di approvazione del bilancio nel termine usuale è quello dei primi tre mesi.

In sostanza, l’utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio potrebbe imporre maggiori informazioni nella nota integrativa.

Questa considerazione si può estendere alle società con esercizio “a cavallo” (bilanci post 23 febbraio 2020), per esempio, società che chiudono l’esercizio il 30 giugno (esercizio 1° luglio 2019-30 giugno 2020).

Tuttavia, il problema che emergerà dall’applicazione dell’articolo 8 del decreto è quello di stabilire se un’impresa era in continuità prima della crisi, ovvero alla data del 23 febbraio 2020. Si dovrà fare riferimento ai principi contabili e al principio di revisione 570 sulla continuità.

Non c’è dubbio che in alcune situazioni border line potrebbero sorgere non pochi problemi per stabilire se, prima della crisi, sussisteva la continuità: anche il compito di sindaci e revisori, ove presenti, potrà essere fondamentale.

Assirevi, nel documento di ricerca 233 Attestazioni della direzione, precisa che, a seconda delle circostanze, potrà essere richiesta un’attestazione specifica sulle informazioni e sulle analisi svolte dalla direzione al fine di valutare gli impatti del Covid-19.

Infine, il decreto sospende, fino al 31 dicembre 2020, gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter e gli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice civile.

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