Civile

Liti civili, la mediazione «a distanza» diventa più semplice

di Marco Marinaro

La ripresa delle attività giudiziarie nella fase 2 - che si concluderà il 31 luglio prossimo e alla quale seguirà il periodo di sospensione feriale per il mese di agosto - ha lasciato emergere una serie di cronici problemi strutturali della giustizia civile, aggravati dalla diversificazione della regolamentazione dell’organizzazione, affidata ai capi degli uffici giudiziari.

In tale contesto, la possibilità di utilizzare la mediazione, quale strumento di risoluzione alternativo delle controversie civili e commerciali, attraverso modalità telematiche o svolgendo gli incontri con sistemi di videoconferenza, costituisce una opportunità di rilievo che le parti, gli avvocati e i giudici possono valorizzare.

La telematica
Già prima dell’emergenza la mediazione si poteva svolgere usando modalità telematiche. Le norme sulla mediazione (articolo 3, comma 4, decreto legislativo 28/2010) da tempo permettono infatti di svolgere la procedura secondo le modalità telematiche previste dal regolamento di ciascun organismo, che deve essere stato approvato dal ministero della Giustizia. Ciò ha consentito ai procedimenti mediativi, nonostante la sospensione dei termini, di proseguire anche nel periodo del lockdown.

Ora, il decreto legge cura Italia (18/2020) ha semplificato lo svolgimento della mediazione con sistemi di comunicazione “a distanza” per l’intero periodo dell’emergenza e anche dopo. Infatti, con la conversione in legge del decreto 18/2020, è stato aggiunto all’articolo 83 il comma 20-bis, che contiene tre norme che alleggeriscono i vincoli informatici per gli incontri di mediazione a distanza, senza pregiudizio per l’efficienza della procedura e per la tutela della riservatezza e dei dati personali.

La tempistica
Secondo la prima disposizione, «gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica» oltre che nel trascorso periodo di sospensione delle attività processuali anche nella fase 2, con il solo presupposto del consenso preventivo di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Il ministero della Giustizia ha precisato che fino al 31 luglio 2020 tutti gli organismi «potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura».

Poi, con disposizioni strutturali, si prevede che anche dopo il 31 luglio 2020 gli incontri di mediazione potranno essere svolti «con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica (...) mediante sistemi di videoconferenza». Gli organismi possono quindi avvalersi dei comuni sistemi di videoconferenza purché vi sia l’espresso consenso delle parti, che diviene stabilmente l’unico presupposto necessario per l’attivazione della modalità di incontro a distanza.

La firma digitale
Infine, si dispone che nel caso di procedura che si svolga in videoconferenza «l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione». Inoltre, la norma prevede che il verbale della mediazione svoltasi in videoconferenza sia «sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell'accordo» di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28/2010.

La diffusione della modalità telematica può facilitare l'effettività della mediazione. Le parti potranno valutare se inserire la loro scelta per la telematica (anche nei casi in cui la mediazione è obbligatoria) nella contrattualistica prevedendo una clausola di mediazione. Ma anche i giudici nel disporre la mediazione potranno sollecitare le parti e gli avvocati a utilizzare sistemi di comunicazione a distanza a tutela della salute dei partecipanti senza pregiudizio per l'effettività della procedura.

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