Penale

Prescrizione, alla Consulta la retroattività del blocco

di Guido Camera

L’articolo 221 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) prevede che il termine per la proposizione della querela sia sospeso con efficacia retroattiva dal 9 marzo all’11 maggio 2020. È l’ultima delle novità dagli effetti controversi innestate dalla normativa emergenziale sulla materia penale.

Prescrizione
L’articolo 83 del decreto cura Italia (Dl 18/2020) ha sospeso la prescrizione del reato per il periodo di stop delle attività processuali, con il limite massimo del 31 luglio. La norma riguarda tutti i procedimenti pendenti, non solo quelli per fatti successivi all’entrata in vigore del decreto. Ma la disciplina della prescrizione, incidendo sulla punibilità della persona, è soggetta in modo inderogabile al divieto di applicazione retroattiva previsto dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione: il principio è pacifico nella giurisprudenza della Cassazione (sentenza 31877/2017) e della Corte costituzionale (ordinanza 24/2017). Tanto che, proprio per queste ragioni, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83 è già stata sollevata dai Tribunali di Siena (si veda Il Sole 24 Ore del 27 maggio) e di Spoleto.

La regola deve valere anche per i procedimenti la cui celebrazione durante il periodo di sospensione è condizionata alla richiesta dell’imputato o del difensore, perché si tratta di un motivo di congelamento della prescrizione comunque sopravvenuto e diverso da quelli ordinari previsti dall’articolo 159 del Codice penale. Per lo stesso motivo la Consulta, in un caso analogo, ha sancito il divieto di applicazione retroattiva della causa di sospensione della prescrizione consistente nell’adesione del difensore allo sciopero dalle udienze (sentenza 114/1994).

Querela
Lo stop del termine per presentare la querela non opera durante la sospensione feriale dei termini, ma non è una novità per le situazioni di calamità, come fu il sisma aquilano del 2009. Anche durante l’epidemia doveva essere previsto: la limitazione alla libertà di circolazione ha reso quasi impossibile per la persona offesa andare dall’avvocato o presso una stazione di polizia per sporgere la querela. Ma bisognava farlo all’inizio dell’emergenza, in modo che la sospensione si potesse applicare a tutti i fatti commessi in seguito.

L’inserimento del congelamento del termine con efficacia per il passato non si concilia con il divieto costituzionale di applicazione retroattiva di una norma penale di sfavore. La Cassazione ha precisato che il termine per proporre la querela ha natura sostanziale, e non processuale, perché attiene alla punibilità di un fatto precedente all’inizio del procedimento (sentenza 23281/2010). La sospensione del termine, che si traduce in un suo allungamento di circa due mesi, non può dunque riguardare i fatti commessi prima del 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto Rilancio: poiché riguarda solo il periodo dal 9 marzo al 12 maggio, la fragilità costituzionale dell’articolo 221 appare evidente.

Misure cautelari personali
L’articolo 83 del decreto legge 18/2020 ha congelato i termini di durata delle misure coercitive e interdittive personali per i procedimenti sospesi. Si tratta di una norma processuale: il problema di applicazione ai procedimenti in corso non dovrebbe porsi. Ma l’allungamento del periodo di limitazione cautelare della libertà non dipende da una responsabilità dell’imputato, o da un’esigenza istruttoria, ma dall’impossibilità di celebrare il processo in condizioni di sicurezza sanitaria: ciò comporta una penalizzazione sproporzionata della libertà personale, che rischia per assurdo di determinare un periodo di detenzione preventiva superiore alla pena irrogata. Senza considerare la lesione alla presunzione di innocenza e al diritto di difesa, dato che il maggior periodo di privazione della libertà personale serve solo a consentire uno slittamento insindacabile del processo di diversi mesi.

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