Civile

Imprenditore commerciale, per dimostrare la non fallibilità non basta l'Iva negativa di un anno

di Patrizia Maciocchi

L'imprenditore commerciale deve dimostrare di non rientrare nei limiti dimensionali previsti per il fallimento, fornendo gli ultimi tre bilanci approvati e depositati. Tra gli strumenti di prova alternativi, non rientra la dichiarazione Iva negativa di un solo anno. La Corte di cassazione, con la sentenza 12681, bolla come inammissibile il ricorso di una Società a responsabilità limitata, contro la sentenza del Tribunale che dichiarava il suo fallimento. Per i giudici di merito, infatti, la società non aveva assolto l'onere di provare il mancato superamento delle dimensioni previste dalla legge fallimentare, per restare esente da fallimento. La ricorrente non aveva prodotto i bilanci del triennio (2016-2014) anteriore all'istanza di fallimento presentata da un creditore. Né aveva fornito documenti equivalenti, o una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. E, ad avviso del tribunale, per invocare l'esenzione non bastava il solo contenuto negativo dell'Iva 2014. Da qui la dichiarazione di stato di insolvenza per l'incapacità di far fronte al debito. Per la Suprema corte la conclusione dei giudici di prima istanza è corretta. L'imprenditore commerciale può, infatti, evitare il fallimento solo dimostrando di non avere i presupposti. Il mezzo di prova privilegiato per la non fallibilità sta nella produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, idonei a dimostrare la situazione finanziaria dell'impresa senza essere, tuttavia, una prova legale. In mancanza di bilanci il debitore può usare strumenti probatori alternativi. I giudici di legittimità precisano che il giudice può non tenere conto dei bilanci prodotti nel caso non siano stati regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese, come previsto dall'articolo 2435 del Codice civile. La Cassazione sottolinea anche che al principio enunciato non è di ostacolo la natura officiosa del procedimento prefallimentare. Una “fase” che impone al Tribunale solo di utilizzare elementi di giudizio tratti dagli atti acquisiti, senza alcun onere per il giudice di ricercare autonomamente prove ai fini della non fallibilità. Tantomeno quando l'imprenditore, come nel caso esaminato, non si sia costituito in giudizio e non abbia fornito i bilanci.

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