Civile

L' "impedimento tecnico" addotto dal futuro venditore per recedere dalla trattativa non è ostativo alla futura stipula del contratto

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto - Stipula di un contratto preliminare di compravendita - Responsabilità - Differenze tra contratto e preliminare e puntuazioni scritte - Valutazione da parte del giudice del comportamento tenuto dalle parti
In materia di responsabilità precontrattuale, il giudice è tenuto a valutare il comportamento tenuto dalle parti, prima della fase precontrattuale vera e propria, durante le trattative e successivamente alla loro rottura, al di là delle "puntuazioni" formalmente indicate per iscritto, che non hanno valore contrattuale, ma sono certamente utili per valutare il comportamento tenuto dalle parti in relazione al "programma" di conduzione delle trattative che é stato concordato.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2020 n. 12107


Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) natura giuridica - Responsabilità extracontrattuale - Conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova - Recesso ingiustificato di una parte - Oneri probatori
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua".
• Corte di Cassazione, sezione II , sentenza 3 ottobre 2019 n. 24738

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di preliminare - Ammissibilità - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Condizioni - Contenuti - Violazione dell'accordo - Responsabilità - Natura
La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.
• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 6 marzo 2015 n. 4628

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