Civile

Lavoro subordinato: differenze tra trasferta e trasferimento

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro subordinato - Trasferta del lavoratore -Temporaneità dell'assegnazione ad un sede diversa da quella abituale - Indennità -Sussiste.
La trasferta è caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore a una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in un luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 luglio 2020 n. 14380

Lavoro subordinato - Indennità - Di trasferta e missione - Trasferta - Presupposti - Persistente legame con l'originaria sede di lavoro - Necessità - Protrazione dello spostamento per lungo tempo e coincidenza del luogo di trasferta con quello di successivo trasferimento - Irrilevanza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti – Fattispecie.
Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (da cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità) che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente) è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello del trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima.
•Corte di cassazione , sezione lavoro, sentenza 14 settembre 2007 n. 19236

Trasferta e trasferimento - Differenze.
La trasferta è caratterizzata dalla permanenza di un legame funzionale del dipendente con il normale luogo di lavoro da cui egli proviene, in relazione al diverso luogo della sua attuale contingente prestazione (in trasferta); nella logica della sua collocazione aziendale, questa permanenza conferisce al luogo attuale l'aspetto della provvisorietà e della subordinazione funzionale. L'indicata permanenza deve essere letta non tanto nella formale qualificazione dell'atto, ma nella sua materiale effettività, che può emergere anche dalla strumentalità delle mansioni assegnate nel nuovo luogo di lavoro (come corsi di formazione), in relazione al lavoro svolto o previsto nel luogo di provenienza. Questo legame consente di distinguere la trasferta dal trasferimento, ove, per la definitività della nuova collocazione aziendale, il legame con il luogo di provenienza resta definitivamente travolto.
•Corte di cassazione , sezione lavoro, sentenza 21 marzo 2006 n. 6240

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti.
La trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone, sicché esulano dalla sua nozione sia la volontà del lavoratore, nel senso che è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità, sia l'identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro; la trasferta pertanto si distingue dal trasferimento, che comporta assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente, per la persistenza del rapporto con il normale luogo di lavoro, mentre resta irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di trasferta, l'identità tra il luogo della trasferta e quello del successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta.
•Corte di cassazione , sezione lavoro, sentenza 5 luglio 2002 n. 9744

Lavoro subordinato - Trasferta – Temporaneità dell' assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella abituale.
La cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore a una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli. (Principio affermato in relazione a dipendenti di un Consorzio di Trasporti Pubblici e con riguardo all'art. 20 R.D. n. 148 del 1931 e all'art. 20 ccnl del 1976).
•Corte di cassazione , sezione lavoro, sentenza 14 agosto 1998 n. 8004

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