Civile

Il rimborso per le spese urgenti vale anche per il condominio minimo

di Andrea Alberto Moramarco

Le norme del Codice civile in materia di condominio sono applicabili anche in relazione al cd. "condominio minimo", ossia composto da sue soli proprietari. Anche in tale ipotesi, dunque, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino segue la regola posta dall'articolo 1134 cod. civ.: il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, ossia quelle che presentano una necessità immediata e impellente. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Aosta n. 340/2019.

Il caso - La vicenda vede contrapporsi i proprietari di un immobile composto da sole due unità abitative. Il palazzo, costruito prima del 1967 e mai ristrutturato, necessitava di un restyling e, in particolare, il tetto versava in condizioni pessime, al punto tale che si erano già verificati distacchi e infiltrazioni. Il proprietario di una delle abitazioni, pertanto, si decideva a intervenire con urgenza per mettere in sicurezza il tetto, ma pagava integralmente i lavori perché il proprietario dell'altro appartamento si rifiutava di contribuire all'esborso. Di qui la questione finiva in Tribunale, dinanzi al quale il proprietario che aveva anticipato il pagamento dei lavori di rifacimento del tetto citava l'altro proprietario per ottenere la metà di quanto speso.

La decisione - Il Tribunale accoglie la domanda e spiega che nel caso di specie è pienamente applicabile l'articolo 1334 cod. civ., che disciplina il diritto al rimborso per le spese urgenti sostenute nel condominio. In particolare, il giudice sottolinea come da tempo le disposizioni dettate nel Codice civile in materia condominiale si ritengono applicabili anche al c.d. condominio minimo, ovvero a quelle ipotesi in cui il condominio è composto da soli due proprietari.

Ciò posto, il diritto al rimborso di quanto speso sussiste solo per le spese impellenti, quelle cioè «che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno». Nel caso di specie, lo stato di degrado e il rischio continuo di caduta di pezzi dal tetto sono elementi che depongono chiaramente in favore dell'urgenza e della necessità dell'intervento di ristrutturazione, al fine di evitare un aggravamento della situazione già precaria. La ripartizione delle spese, conclude il giudice, va fatta – diversamente da quanto chiesto dall'attore – non al 50% ma in base alle tabelle millesimali.

Tribunale di Aosta – Sezione civile - Sentenza 12 novembre 2019 n. 340

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