Responsabilità

Trasporto aereo, vettore responsabile per l'errore informatico del sistema di prenotazione

di Andrea Alberto Moramarco

L'errore informatico del sistema di prenotazione online di una compagnia aerea, a causa del quale la prenotazione originaria dei passeggeri viene cancellata durante la procedura di upgrade della classe di volo, determina un inadempimento contrattuale del vettore che va regolato ai sensi degli articoli 1218 e 1681 cod. civ.. e che determina una sua responsabilità per eventuali e ingiustificati esborsi sopportati dai passeggeri. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3318/2020.

Il caso - La particolare vicenda oggetto della controversia vede come protagonisti quattro persone che avevano prenotato un volo dall'Italia per gli Emirati Arabi Uniti. I passeggeri, prima del volo di ritorno, ricevevano dalla compagnia aerea una mail con l'offerta di effettuare un upgrade dalla classe Economy a quella Business con il pagamento di un piccolo sovraprezzo. A questo punto i passeggeri accedevano nuovamente al sistema informatico di prenotazione, inserendo il codice di prenotazione dei loro biglietti, ma alla fine decidevano di non effettuare il cambio di classe e quindi non procedevano al pagamento. Giunti in aeroporto, i passeggeri scoprivano però che la loro originaria prenotazione per la classe Economy risultava cancellata, sicché l'unico modo per non perdere il volo in partenza era quello di pagare la differenza per viaggiare in classe Business, l'unica rimasta disponibile.
Una volta rientrati, i passeggeri decidevano di citare in giudizio la compagnia aerea chiedendo il risarcimento di quanto ulteriormente speso, oltre al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, subìto a causa dei concitati momenti in cui gli stessi avevano rischiato di perdere il volo.

Il vettore aereo, dal canto suo, spiegava l'accaduto attribuendo la responsabilità agli stessi passeggeri, i quali non procedendo alla digitazione degli estremi della carta di pagamento non completavano l'upgrade. Ciò aveva provocato una divergenza tra quanto prenotato e i titoli di viaggio, con la conseguenza che il sistema informatico di prenotazione aveva registrato due prenotazioni sullo stesso segmento di volo e inevitabilmente cancellato la prenotazione più risalente.

La decisione - Il Tribunale si esprime sulla particolare vicenda e lo fa escludendo completamente la parte della domanda relativa al danno morale, non sussistente nella fattispecie, posto che i viaggiatori «hanno potuto comunque viaggiare sul volo originariamente prenotato, sia pure ad un prezzo diverso, facendo così ritorno in Italia nel rispetto degli originari programmi». Per il giudice è, invece, fondata la pretesa dei passeggeri alla restituzione di quanto in più pagato per il volo di ritorno: «non avendo concluso il pagamento dell'upgrade, l'originario contratto rimaneva, infatti, immodificato».

Ebbene, afferma il Tribunale, «nei contratti telematici l'utente di internet è comunque libero, sino al momento in cui riceve la conferma della prenotazione», di selezionare le precedenti opzioni per modificarle «ovvero di uscire dalla relativa "finestra" senza concludere il contratto». Nella fattispecie, «gli attori non solo non hanno ricevuto alcuna (seconda) conferma di prenotazione in seguito al tentativo di aggiornamento della classe di volo, ma non hanno neppure effettuato il pagamento».

In sostanza, pur avendo intrapreso la procedura telematica di upgrade dei loro biglietti di ritorno, i passeggeri non perfezionavano il pagamento, «confidando, correttamente, nella perdurante validità della originaria prenotazione». In definitiva, chiosa il giudice, si è verificato un mero danno da inadempimento contrattuale, sub specie di inesatto adempimento, in quanto la compagnia ha ingiustificatamente cancellato l'originaria prenotazione, a causa di un errore informatico, eseguendo poi la prestazione ivi prevista con modalità diverse e a un prezzo più elevato, essendo perciò responsabile dell'ingiustificato esborso sopportato dagli attori.

Tribunale di Roma - Sezione 17 civile - Sentenza 14 febbraio 2020 n. 3318

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