Società

Fino a giugno maggioranze semplici per aumentare il capitale di Spa e Srl

di Angelo Busani

Un intervento normativo finalizzato a favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali: questo lo scopo per il cui perseguimento è stato scritto l’articolo 44 del Dl 16 luglio 2020 n. 76 (il Dl Semplificazioni, convertito, con modifiche, in legge 120/2020), il quale, per conseguire il predetto obiettivo, introduce alcune modifiche alle norme che Codice civile dedica alla materia dell’aumento del capitale sociale delle società azionarie e delle società a responsabilità limitata.

Si tratta di modifiche che sono suddivisibili in:

1. modifiche transitorie (vigenti, cioè, per un limitato periodo di tempo, vale a dire fino al 30 giugno 2021) dettate sia per le Spa che per le Srl;

2. modifiche “a regime” e che, cioè, sono state inserite stabilmente nel Codice civile, dettate solo per le società azionarie.

Iniziamo l’analisi di queste novità normative dalle modifiche transitorie recate dal Dl 76/2020 (come modificato dalla legge di conversione) in tema di aumento del capitale di società per azioni e società a responsabilità limitata.

Le Spa

Vi è anzitutto da osservare la disposizione per la quale, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile per le assemblee di Spa (e anche qualora lo statuto della Spa preveda maggioranze più elevate), possono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni dei soci di Spa aventi a oggetto gli aumenti del capitale sociale o l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

Per quanto riguarda gli aumenti del capitale sociale (deliberati entro la data del 30 giugno 2021) si tratta di quelli eseguiti mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del Codice civile:

- l’articolo 2439 si occupa delle sottoscrizioni degli aumenti di capitale liberate con conferimenti in denaro;

- l’articolo 2440 si occupa dei conferimenti di beni in natura e di crediti;

- l’articolo 2441 si occupa dell’offerta dell’aumento in opzione nonché dell’aumento di capitale che sia deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Per quanto invece riguarda l’introduzione nello statuto della Spa della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale (entro la medesima data del 30 giugno 2021), in base all’articolo 2443 del codice civile lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato (e per il periodo massimo di cinque anni).

Le Srl

La predetta normativa transitoria si applica (per effetto del Dl 76/2020, come modificato dalla legge di conversione) anche alle società a responsabilità limitata e, pertanto, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile per le decisioni dei soci di Srl e anche qualora lo statuto della Srl preveda maggioranze più elevate, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell’assemblea dei soci di Srl, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni aventi a oggetto gli aumenti di capitale e l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

Per quanto riguarda gli aumenti del capitale sociale (deliberati entro la data del 30 giugno 2021) si tratta di quelli eseguiti mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del Codice civile:

- l’articolo 2480 si occupa delle decisioni dei soci di Srl aventi a oggetto modificazioni statutarie;

- l’articolo 2481 si occupa della delega dei soci di Srl all’organo amministrativo della società di aumentare il capitale sociale;

- l’articolo 2481-bis si occupa dell’offerta dell’aumento in sottoscrizione ai soci nonché dell’aumento di capitale che sia deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Relativamente all’introduzione nello statuto della Srl della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale (entro la medesima data del 30 giugno 2021), l’articolo 2481 del Codice civile, prevede che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale (senza prescrivere, come accade per la corrispondente norma in tema di Spa, che la clausola statutaria in questione preveda un limite massimo all’emissione fino ad un ammontare determinato e che la delega abbia un limite temporale massimo di cinque anni).

Nuovi conferimenti

Nell’ambito della normativa transitoria recata dall’articolo 44 del Dl 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 120/2020, è infine prescritto che, fino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma 4 (secondo periodo) dell’articolo 2441 del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente. La modifica, rispetto al testo previgente, consiste:

a) nella previsione che la norma si applica anche alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (oltre che, come affermava il vecchio testo, alle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati);

b) nella transitoria elevazione, dal 10 al 20 per certo, del limite entro il quale può essere escluso il diritto di opzione dei soci qualora sia deliberato un aumento di capitale e il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le nuove regole

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