Società

Sì alla revoca dei pagamenti effettuati da società fallita se lo stato di dissesto è noto grazie ai media

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di Cristiano Cerchiai e Leonardo Ferri


Con la sentenza n. 21491 depositata il 6 ottobre 2020 la Corte di cassazione si è pronunciata sulla legittimità della revoca di alcuni pagamenti effettuati da una società, poi fallita, nei sei mesi precedenti alla dichiarazione d'insolvenza.

La vicenda - Una società negli ultimi mesi in cui era in bonis effettuava pagamenti a un proprio creditore per prestazioni ricevute.
Il competente tribunale su istanza del curatore della società, successivamente fallita, disponeva la restituzione delle somme alla curatela. In particolare, secondo il giudice di secondo grado, era stata dimostrata nella specie l'effettiva e concreta conoscenza da parte del fornitore (accipiens) dello stato di insolvenza della società evidenziato, peraltro, in quel periodo, dagli organi di stampa.

La decisione della Suprema corte - A seguito del ricorso per cassazione dell'interessato, la Suprema corte ha confermato la decisione. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata e meritevole la presunzione della piena consapevolezza in capo al terzo dello stato di decozione del proprio debitore sulla scorta di due indici, tra loro concordanti:
- la vasta eco mediatica, raggiunta in forza di molteplici articoli di stampa, dello stato di crisi in cui versava la società;
- la contiguità professionale e personale del terzo (accipiens) alla società medesima.

La sentenza si distingue per l'utilizzo logico-deduttivo di elementi probatori indiretti e presuntivi, in vista dell'accertamento di un fatto storico ignoto. Nel caso di specie, la consapevolezza in capo al creditore dello stato di decozione del proprio debitore.
La Suprema Corte, già in precedenti pronunce ha evidenziato che la prova per presunzioni semplici può essere raggiunta quando "il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità" (Cass. 14762/2019).

In particolare in questa sentenza, è stata attribuita rilevanza essenziale, per il requisito soggettivo ai fini della revocabilità ex art. 67 L.F. dei pagamenti disposti da un soggetto poi fallito, alla reiterata diffusione a mezzo stampa della notizia dello stato di dissesto della società.
Questa presunzione, viene elevata al rango di piena prova in forza della ricorrenza dell'ulteriore elemento della vicinanza, ovvero del contatto che, necessariamente, per motivi professionali, esisteva tra il terzo e la società fallita, rendendo inverosimile che questi potesse ignorare le difficoltà della società cliente
A nulla sono valse le eccezioni del terzo in merito all'inesistenza di procedure esecutive pendenti all'epoca dell'esecuzione dei pagamenti, alla perdurante concessione di credito da parte delle banche, ovvero le caratteristiche personali dell'accipiens quale soggetto non tecnicamente erudito in materia.

Il "fatto notorio" - Un simile approdo richiama la nozione processualistica del "fatto notorio", quale presunzione di conoscenza che – sempre per insegnamento della Corte – "ricorre quando una persona di ordinario livello intellettivo e culturale vivente in quel contesto storico e ambientale, può avere agevole conoscenza del "fatto" ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi" (Cass. civ. n. 18748/2010).

In altro precedente, d'altro canto, la Cassazione aveva cassato la sentenza di secondo grado che aveva inteso dedurre l'esistenza della scientia decoctionis in capo all'accipiens, sempre sulla scorta di un ragionamento logico deduttivo che aveva tratto fondamento dal mero richiamo al contenuto dei bilanci depositati dalla società poi fallita, per quanto da essi potesse desumersi in modo "eclatante" lo stato di dissesto (Cass. 3920/2011).

Cassazione - Sezione I civile – Ordinanza 6 ottobre 2020 n. 21491

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