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Cgue: clausole abusive, per il giudice obbligo di valutare anche quelle connesse

Francesco Machina Grifeo

Il giudice chiamato da un consumatore a valutare se talune clausole contrattuali sono abusive deve anche verificare di propria iniziativa la correttezza delle altre clausole del contratto, sempreché le stesse siano connesse all'oggetto della controversia. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella Causa C-511/17 dell'11marzo 2020, aggiungendo che all'occorrenza deve adottare le misure istruttorie necessarie per acquisire gli elementi di diritto e di fatto necessari a tale verifica.
Il caso - Nel dicembre 2007, una signora ungherese ha concluso con l'UniCredit Bank Hungary un contratto di mutuo ipotecario che contiene talune clausole che conferiscono all'istituto il diritto di modificarne successivamente il contenuto. In un secondo momento la donna ha presentato un ricorso dinanzi ai giudici ungheresi per far dichiarare l'invalidità, con effetto retroattivo, di tali clausole in forza della direttiva sulle clausole abusive.
Interpellata, la Corte di Budapest Capitale si è chiesta se sia tenuta, in forza della direttiva, a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di tutte le clausole del contratto di mutuo controverso, anche se, da un lato, la loro compatibilità con la direttiva non è stata messa in discussione dal consumatore nel suo ricorso e, dall'altro lato, il loro esame non è necessario al fine di statuire su tale ricorso (l'attestazione notarile, i motivi di risoluzione e talune spese incombenti al consumatore).

La motivazione - Con la decisione odierna, la Corte precisa che il giudice dinanzi al quale un consumatore fa valere che talune clausole figuranti in un contratto concluso con un professionista sono abusive non è tenuto ad esaminare d'ufficio e individualmente il carattere eventualmente abusivo di tutte le altre clausole di tale contratto non impugnate dal consumatore.
Lo stesso deve tuttavia effettuare un esame delle clausole, anche non contestate dal consumatore, che sono connesse all'oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto di fatto necessari a tale scopo. Pertanto, se il fascicolo che gli è sottoposto fa sorgere seri dubbi quanto al carattere abusivo di tali clausole, il giudice è tenuto a completarlo chiedendo alle parti di fornirgli i chiarimenti e i documenti necessari a tale riguardo.
Per contro, salvo eccedere i limiti dell'oggetto della controversia come definito dalle parti nelle loro pretese, il giudice non è tenuto, in forza della direttiva, a esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di altre clausole che non sono connesse all'oggetto di tale controversia.
La Corte ricorda poi che gli Stati membri restano liberi di prevedere, nel loro diritto interno, al fine di garantire al consumatore un livello di protezione più elevato, un esame d'ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza della direttiva.
Infine, la Corte ricorda che il giudice nazionale chiamato a esaminare il carattere abusivo di una clausola contrattuale prevista da un ricorso di cui è investito deve tener conto di tutte le altre clausole del contratto di cui trattasi se è necessario, ai fini di tale esame, valutare l'effetto cumulativo di tali clausole. Tuttavia, la Corte sottolinea che da ciò non deriva che il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio tutte queste altre clausole in modo autonomo quanto al loro carattere eventualmente abusivo, nell'ambito della valutazione dell'invalidità della clausola prevista dal ricorso del consumatore.

Corte Ue - Causa C-511/17 dell'11marzo 2020

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