Comunitario e Internazionale

Serve l’autorizzazione del titolare del copyright per i link automatici

di Giovanni Negri

Secondo l’Avvocato generale della Corte Ue, le cui conclusioni sono state depositate ieri, nella causa C-392-19, l’incorporazione, in una pagina Internet, di opere provenienti da altri siti Internet attraverso link automatici (inline linking) richiede l’autorizzazione del titolare dei diritti. L’incorporazione attraverso link cliccabili che utilizzano il framing non richiederebbe, invece, una simile autorizzazione, che si considera rilasciata dal titolare dei diritti al momento della messa a disposizione iniziale dell’opera. Conclusione che resta valida anche nel caso in cui tale incorporazione eluda misure tecnologiche di protezione contro il framing adottate o imposte dal titolare dei diritti.

Dove il framing o meglio l’inline frame consente di inserire una risorsa esterna, come un sito Internet, una pagina, o addirittura un elemento di una pagina Internet proveniente da un altro sito, in un riquadro le cui dimensioni e posizione sono liberamente definite dall’autore della pagina Internet in questione. L’inline frame si comporta, spiega l’Avvocato generale, come un elemento integrante di tale pagina, poiché detta tecnica, a differenza del framing classico, non è una tecnica di suddivisione dello schermo, ma un mezzo per incorporare (embedding) risorse esterne in una pagina Internet.

Discorso diverso quando l’incorporazione di opere avviene attraverso collegamenti automatici (inline linking, con cui le opere vengono automaticamente visualizzate non appena la pagina Internet consultata viene aperta, senza alcuna azione supplementare da parte dell’utente)e serve di norma a incorporare file grafici e audiovisivi, caso in cui è richiesta, secondo l’avvocato generale, l’autorizzazione del titolare dei diritti sulle opere.

Infatti, quando questi collegamenti automatici riguardano opere protette dal diritto d’autore, «esiste, dal punto di vista sia tecnico sia funzionale, un atto di comunicazione di tali opere a un pubblico che non è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della sua messa a disposizione iniziale, ossia il pubblico di un sito Internet diverso da quello a favore del quale tale messa a disposizione iniziale ha avuto luogo».

L’Avvocato generale sottolinea, che un collegamento automatico mostra la risorsa quale elemento che costituisce parte integrante della pagina Internet contenente questo link. Per l’utente, non esiste quindi differenza tra un’immagine incorporata in una pagina Internet a partire dallo stesso server e quella incorporata a partire da un altro sito Internet. Per tale utente, non esiste più alcun legame con il sito originario: tutto avviene sul sito che contiene il link. Non si può presumere, secondo l’Avvocato generale, che il titolare dei diritti d’autore abbia preso in considerazione anche questa categoria di utenti nel rilasciare la propria autorizzazione per la messa a disposizione iniziale.

Secondo l’Avvocato generale, queste conclusioni fornirebbero ai titolari dei diritti d’autore strumenti giuridici di protezione contro lo sfruttamento non autorizzato delle loro opere su Internet, rafforzando quindi la loro posizione negoziale per la concessione di licenze d’uso.

Per quanto riguarda l’elusione di misure tecnologiche di protezione, le conclusioni osservano che la direttiva 2001/29 obbliga gli Stati alla protezione contro gli atti per i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare del copyright. Ora, poiché il framing non richiede autorizzazione, le misure tecnologiche di protezione sono fuori dal perimetro della direttiva.

Corte di giustizia Ue, conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C- 392/19

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