Penale

Alle unite l'inserimento della recidiva qualificata tra le aggravanti ad effetto speciale

di Patrizia Maciocchi

Saranno le Sezioni unite a stabilire se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale per alcuni reati contro il patrimonio riguardi anche la recidiva qualificata, ai fini della procedibilità d'ufficio. La Corte di cassazione chiama in causa il Supremo consesso per sciogliere un dubbio non di poco conto. L'occasione alla sezione remittente (ordinanza 555) arriva da un ricorso del Pm contro la dichiarazione di estinzione del reato di appropriazione indebita aggravata anche dalla recidiva specifica, nei cinque anni, per remissione di querela

Il Pg presso la Corte d'Appello ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale. La norma presa in considerazione dalla pubblica accusa e dai giudici è il Dlgs 36/2018. Per il Pm è vero che l'articolo 10 ha esteso a tutte le fattispecie di appropriazione indebita il regime di procedibilità a querela, ma l'articolo 11 dello stesso decreto ha introdotto nel codice penale l'articolo 649-bis che, per quanto riguarda il caso specifico, prevede la procedibilità di ufficio del reato di appropriazione indebita se c'è un'aggravante ad effetto speciale, come ritenuta quella contestata.

Per la Cassazione è dunque il caso di passare la parola alle Sezioni unite per capire se “il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'articolo 649-bis del Codice penale, ai fini della procedibilità d'ufficio per taluni reati contro il patrimonio (articolo 640, comma terzo, del Codice penale, ; fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61 primo comma n.11 del Codice penale, vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 99 dello stesso Codice”. Il collegio remittente sottolinea che nella giurisprudenza di legittimità, che si è formata dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 36/2018, la questione proposta non è mai stata risolta con una motivazione espressa.

Corte di cassazione – Sezione II – Ordinanza 12 febbraio 2020 n.5555

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