Penale

Rischio ingolfamento penale per chi viola i divieti

di Giovanni Negri

Sanzioni più pesanti, non passando necessariamente per il penale. Potrebbe essere questo uno degli elementi di (ulteriore) novità nel testo del provvedimento questo pomeriggio all’esame del Consiglio dei ministri. Il testo, quasi sicuramente un nuovo decreto legge, dovrebbe servire da una parte a fornire un punto di riferimento sistematico e uniforme a misure oggi frammentate fra Dpcm e ordinanze regionali e, dall’altro, dovrebbe mettere in campo un inasprimento delle sanzioni per chi tragsredisce alle norme anti-contagio.

La strada sulla quale si sta riflettendo in queste ore non è tanto quella di stressare il sistema penale che comunque già dovrà fare fronte alle migliaia di contestazioni di infrazioni riscontrate in questi giorni, quanto di puntare su una misura di natura pecuniaria più pesante. In discussione c’è allora una multa che potrebbe arrivare sino a 2.000 euro. Nel mirino soprattutto le condotte di chi viene sorpreso in strada senza essere in grado di fornire una giustificazione fondata.

Del resto la fragilità della sola risposta penale è uno dei numerosi aspetti problematici di questa fase di assoluta emergenza. A presidiare infatti l’effettività dei divieti di circolazione istituiti su scala nazionale e inaspriti su quella locale c’è stato sinora l’ormai proverbiale articolo 650 del Codice penale che colpisce l’inosservanza di un provvedimento delle pubbliche autorità emanato per ragioni, tra l’altro, di ordine pubblico o d’igiene.

Un reato di natura contravvenzionale utilizzato adesso per colpire la mancata osservanza dei provvedimenti che impediscono gli spostamenti e che prevede l’arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, un’ammenda di 206 euro. Con la particolarità, trattandosi di contravvenzione, di essere soggetto a oblazione. Ovvero, pagando la metà di quanto previsto, 103 euro quindi, il reato si estingue. Altrimenti il rischio è quello di vedersi infliggere un decreto penale di condanna che a tutti gli effetti costituira un precedente a carico della persona sanzionata.

La limitata portata deterrente della misura, accompagnata alla sua difficile gestione da parte degli uffici giudiziari già normalmente sotto pressione e ora alle prese anch’essi con disposizioni emergenziali, ha già portato le Procure ad aggiustamenti, per alcuni, a fughe in avanti, per altri.

Nè è esempio la Procura del capoluogo della Regione più colpita dal Coronavirus, Milano, dove prima ci si è interrogati sulla possibile configurazione di una nuova fattispecie di reato per effetto della disposizioni introdotte sulla scia dell’emergenza e poi si scelto di fare ricorso a una altra norma, sempre penale, ritenutà più dura, l’articolo 260 del Testo unico delle leggi sulla sanità. La norma colpisce chi non osserva un ordine, legalmente dato, per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva.

Si tratta di un reato che prevede la sanzione dell’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 400 euro. Reato però non contravvenzionale e non soggetto quindi a oblazione, al pagamento cioè che lo cancella a tutti gli effetti. La condanna resterebbe cioè sempre evidente nella fedina penale del trasgressore. Una fattispecie che non risulta certo di larga applicazione in questi anni, tanto che si ricordano soprattutto sporadiche condanne inflitte ai tempi dell’epidemia di colera a Napoli nel 1973.

In altre procure, come quelle siciliane di Agrigento e Catania, si è preferito accelerare il più possibile i decreti penali di condanna per violazione dell’articolo 650 procedendo alla riscossione dell’ammenda prevista, salvo porcedere in maniera ancorav più severa nel caso di concorso con altri reati come quello di falsa autocertificazione o di delitto colposo contro la salute pubblica. Dove però la falsa attestazione, per altre Procure, come quella di Genova, non sarebbe contestabile, visto che non riguarderebbe nel caso specifico l’identità, lo stato o altre qualità della persona fermata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©