Penale

Correo responsabile solo se consapevole di agevolare la commissione di un reato

Giampaolo Piagnerelli

L'accertamento della responsabilità penale del correo a titolo di concorso di persone nel reato altrui non può prescindere dalla prova della consapevolezza di agevolare con la propria condotta, la commissione non già di una generica attività (potenzialmente) illecita, bensì la realizzazione di un reato specificamente individuato nei suoi elementi costitutivi. Questo il primo principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 11039/20. Il secondo tema affrontato dai Supremi giudici riguarda la tematica di prescrizione del reato nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova: la predeterminante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'articolo 159 cp e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione. Il Collegio espone il seguente il seguente principio di diritto: «Il differimento del processo per disporre la rinnovazione della citazione dell'imputato per mancato rispetto del termine a comparire va necessariamente ascritto all'esigenza, prioritaria e assorbente, di garantire la regolarità del contraddittorio, esigenza che il giudice è tenuto ad assicurare ben potendovi provvedere anche d'ufficio e alla quale la concomitante istanza…Ne consegue che il rinvio del dibattimento per tale prioritaria causa non determina per tutto il tempo del differimento, la sospensione del termine di prescrizione del reato»ì".

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 1° aprile 2020 n. 11039

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