Penale

Appello: se l'imputato rinuncia alla prescrizione nuovo giudizio senza rinvio

di Patrizia Maciocchi


Quando l'imputato, condannato in primo grado e ricorrente per Cassazione contro la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato - emessa de plano in secondo grado, in violazione del contraddittorio- abbia rinunciato alla prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice d'appello per la celebrazione del giudizio.

La Corte di cassazione, con la sentenza 15758, accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale la corte territoriale aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione dei reati per i quali era stato condannato in primo grado: sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, percosse e minacce.

Un verdetto emesso in camera di consiglio de plano, senza notificare all'imputato l'avviso di deposito e la copia del provvedimento, non condiviso dalla difesa, che chiedeva di essere rimessa nei termini per impugnarlo, facendo presente che il suo assistito, nella sua procura speciale conferita al difensore per il ricorso, aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione.

La Cassazione chiarisce che non serve una remissione in termini, perché il termine per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, che, nello specifico era mancata: il termine non era dunque decorso. A questa considerazione i giudici aggiungono che la violazione del contraddittorio, a causa della pronuncia del plano, giustifica, in caso di interesse concreto alla rinnovazione del giudizio di merito, la dichiarazione di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Mentre, se manca una rinuncia espressa alla prescrizione, l'imputato non può pretendere di rinnovare il giudizio di merito. Nello specifico però la rinuncia c'era in virtù di un interesse concreto ed attuale a celebrare un nuovo giudizio, per ottenere un proscioglimento nel merito. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, trasmettendo gli atti al giudice di appello per un nuovo giudizio.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 25 maggio 2020 n.15758

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