Penale

L'etichetta di revisione sulla carta di circolazione non è atto pubblico ma certificato amministrativo

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Etichetta di revisione apposta sulla carta di circolazione – Natura giuridica di atto pubblico – Esclusione – Certificato amministrativo – Sussistenza – Falsità ideologica in atto pubblico del proprietario dell'officina autorizzata – Pubblico ufficiale.
In tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli e autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti ma è altrettanto vero che integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente l'avvenuta revisione delle auto, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l'espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 giugno 2020 n. 17348

Falsità in atti - In certificati - In genere - Carta di circolazione - Apposizione di falsa attestazione di avvenuta revisione di autoveicoli con targa estera eseguita nel paese di immatricolazione - Delitto di falsità materiale in certificato amministrativo - Sussistenza.
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, ex artt. 477 e 482 cod. pen., la formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con targa estera, eseguita nel Paese di immatricolazione con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la rilevanza pubblicistica del certificato di revisione periodica di un'autovettura immatricolata in Bulgaria, quale Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/96/CE del 20 dicembre 1996, recepita con d.m. 6 agosto 1998, n. 408, nonché quale Paese aderente, assieme all'Italia, alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 8 novembre 1968).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 21 febbraio 2019 n. 7900

Falsità in atti - Certificati - Etichetta di revisione apposta sulla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli - Atto pubblico - Esclusione - Certificato amministrativo - Sussistenza - Ragioni.
In tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli e autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 26 ottobre 2017 n. 49221

Carta di circolazione - Apposizione di falsa attestazione di avvenuta revisione di autoveicoli - Reato di falsità materiale in certificato amministrativo - Sussistenza.
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 11 novembre 2014 n. 46499

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©