Penale

Cade il Daspo per bagarinaggio se la società sportiva danneggiata è “radiata” dal campionatoitolo]

di Patrizia Maciocchi

Cade il daspo adottato per il reato di bagarinaggio ai danni di una società sportiva, se questa è fallita ed è stata sostituita da un'altra. La Corte di cassazione, con la sentenza 20896, accoglie il ricorso contro l'ordinanza di rigetto della revoca del Daspo, con obbligo di firma triennale. Nello specifico la richiesta di cancellare la misura nasceva dal fatto la società sportiva offesa, insieme alla Lottomatica Italia Servizi, la Unione sportiva città di Palermo - per il quale era stato chiesto il fallimento e il cui titolo sportivo era stato assegnato ad una nuova compagine - giocava, con un'altra denominazione in un torneo dilettantistico. La nuova società, che aveva ereditato la rappresentanza calcistica della città di Palermo, del tutto autonoma rispetto all'altra, non aveva ristabilito l'originario obbligo. Nell'ordinanza impugnata veniva però ribadito che le ragioni alla base della misura erano slegate dalle vicende del Palermo, ma connesse a ragioni di prevenzione sociale. Per la Cassazione il ricorso va accolto. I giudici di legittimità ricordano, infatti, che il divieto disposto dal questore di accedere agli incontri di una squadra “radiata” dal campionato, non vale anche per la società che la sostituisce nella stessa città per continuare la pratica agonistica. E questo nel rispetto del principio di tassatività, vista l'invasività della misura. Sarà ora il giudice, in sede di rinvio, a dover riesaminare gli atti e decidere se siano comunque valide le ragioni del Daspo, verificando l'esistenza di un'eventuale continuità tra le due società o di una possibile perdurante pericolosità sociale del soggetto rispetto al reato contestato.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 15 luglio 2020 n.20869

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