Penale

Resiste a pubblico ufficiale chi con l’auto esegue manovre pericolose per non farsi prendere

di Giuseppe Amato

Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda a una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. Nella specie (sentenza della Cassazione penale 19368/2020) il reato è stato ravvisato rispetto alla condotta dell'imputato che si era sottratto all'identificazione degli operanti attraverso una complessa manovra di guida nel corso della quale, alla simulazione di resa, era seguita una proditoria fuga dal parcheggio di un centro commerciale, con concreta esposizione a rischi per le persone, conclusasi – dopo un inseguimento da parte delle forze dell'ordine- solo con l'impatto dell'auto sulla barriera di un casello autostradale.

Consolidata è l'affermazione secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (sezione VI, 20 maggio 2015, Farina, in una fattispecie in cui il reato è stato ravvisato a carico di soggetto che, datosi alla fuga, aveva posto in essere manovre spericolate di guida pur avendo a bordo del proprio veicolo un neonato; nonché, sezione I, 4 luglio 2019, Foriglio; sezione VI, 21 novembre 2019, Bodini).

Sul punto si è ancora più in dettaglio precisato che il reato di resistenza postula la "violenza" o la "minaccia" per opporsi all'atto di ufficio o di servizio, il che presuppone - quanto alla prima ipotesi - un vero e proprio impiego di forza da parte dell'agente e - quanto alla seconda ipotesi - l'attuazione di un comportamento percepibile come minaccioso, in entrambi i casi volto a contrastare il compimento dell'atto del pubblico ufficiale. Per l'effetto, il delitto non è configurabile nel caso in cui l'agente ponga in essere una condotta di mera resistenza passiva, come nel caso in cui si dia semplicemente alla fuga, ovvero quando si limiti a divincolarsi come una reazione spontanea e istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale. Dovendosi piuttosto solo precisare, quanto alla fuga, che integra l'elemento materiale della violenza rilevante ai fini della sussistenza della resistenza punibile, la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (sezione VI, 2 febbraio 2017, Billè).

Cassazione - Sezione V penale - Sentenza 26 giugno 2020 n. 19368

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