Professione e Mercato

Meno chance per le reti tra professionisti

di Alessandro Sacrestano

Il decreto legge Cura Italia 18 del 17 marzo pensa anche ai professionisti, categoria inevitabilmente interessata dalla situazione di emergenza. Al di là delle misure straordinarie contenute nel Dl, l’impasse generalizzata determinata dal diffondersi dell’epidemia suggerisce comunque come percorso obbligato, di affrontare la crisi con una logica di insieme, di rete.

Il chiarimento fornito dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) con la nota 23331 di fine gennaio rischia, però, di avere un impatto di non poco conto sulle reti costituite da soli professionisti, limitandone l’appeal.

Il quadro normativo
La legge 81/2017 ha dato piena operatività al modello che consente ai professionisti di organizzarsi in rete o di partecipare, in alternativa, alle cosiddette reti miste, formate da imprese e lavoratori autonomi.

Prerogativa che consente ai professionisti di partecipare a bandi di appalto specifici per l’assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni. Anzi, le Pa devono concretamente adoperarsi nel promuovere appalti pubblici che consentano ai lavoratori autonomi di prestare servizi e vedersi assegnare incarichi personali di consulenza o ricerca.

Inoltre, le Pa devono mettere i professionisti nella condizione migliore per poter conoscere i bandi. A tale scopo potranno servirsi anche degli sportelli dedicati al lavoro autonomo istituiti presso i centri per l’impiego nonché degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, i quali potranno avvalersi di convenzioni con gli Ordini e i Collegi.

Pertanto, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all’assegnazione di incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: di costituire reti di esercenti la professione e partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali.

Forte impatto
La novità ha avuto un impatto rivoluzionario. In precedenza, infatti, veniva consentito di partecipare alle reti di impresa ai soli professionisti iscritti al registro delle imprese. Si tratta, in particolare, di quanti hanno costituito una società tra professionisti, anche come società unipersonale o come società di persone. Veniva, invece, inibita la partecipazione alla rete di singoli professionisti iscritti negli Albi. Così si era espressa l’agenzia delle Entrate su apposito interpello del Consiglio nazionale degli architetti.

La legge 81/2017 ha, dunque, abbattuto il muro che impediva ai professionisti di avvalersi dei vantaggi propri del modello di rete, aprendo scenari operativi di partnership di tutto interesse.

La complessità di alcune attività – che superano la competenza del singolo professionista - ha spesso costituito un limite, soprattutto nel settore delle commesse pubbliche. In parte, la società tra professionisti ha cercato di rimediare a tale ostacolo. Il modello della rete è, però, più snello e rappresenta una soluzione facilmente percorribile.

I nuovi vincoli
La precisazione del Mise – che sostanzia una difficoltà operativa nota sin dall’inizio – limita fortemente l’appeal dello strumento. Il registro delle imprese, infatti, svolge una fondamentale funzione di pubblicità verso i terzi.

Basti pensare a quanto prescritto dall’articolo 2193 del codice civile, secondo cui «i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti a terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta».

In pratica, l’iscrizione nel registro ha in genere efficacia dichiarativa, cioè comporta la presunzione di conoscenza da parte dei terzi. Se l’iscrizione è avvenuta il terzo non potrà affermare di non conoscere il fatto, mentre la mancata iscrizione comporta la non opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti. È proprio tale elemento che costituirà il vincolo più forte alla diffusione del modello in uso ai soli professionisti, perché la limitazione del regime di pubblicità costituisce un impedimento di non poco valore in capo ai soggetti, come le Pa, che intendono appaltare attività complesse.

L’dentikit

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