Civile

Non paga la Tosap la società affidataria del parcheggio

di Andrea Alberto Moramarco

L'esenzione dal pagamento della Tosap spetta anche alla società affidataria del servizio di gestione di aree destinate a parcheggio, in quanto essa agisce quale «mero sostituto del Comune, che resta l'unico e solo occupante della sede stradale», nonostante sia previsto un indennizzo in suo favore. Ad affermarlo è la Sezione tributaria della Cassazione con l'ordinanza n. 613/2020.

La vicenda - La controversia vedeva contrapporsi la società concessionaria del servizio Tosap, coadiuvata dal Comune, e il consorzio affidatario del servizio di gestione di un'area destinata a parcheggio. Oggetto della contesa era la sussistenza o l'insussistenza del presupposto impositivo Tosap, per gli anni 2009-2010, in relazione al suolo pubblico occupato dal consorzio. Per la società concessionaria si trattava di una occupazione «in forza di un titolo concessorio», il che giustificava di per sé il pagamento della tassa; per il consorzio, invece, si trattava di una occupazione «in sostituzione del comune», circostanza che determinava il riconoscimento dell'esenzione ex articolo 49 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 507/1993.

La decisione - Dopo l'alternarsi dei verdetti di merito, la decisione finale viene presa dalla Sezione tributaria della Cassazione, che sposa la posizione difesa dal consorzio ritenendo sussistente nella fattispecie l'esenzione di quest'ultimo dalla tassazione. I giudici di legittimità spiegano che il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è costituito, ai sensi degli articoli 38 e 39 del Dlgs n. 507/1993, dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province, che determini «un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico». Nel caso poi di area comunale appartenente alla rete viaria della città che venga adibita a parcheggio di autoveicoli in concessione a società privata, per i giudici di legittimità ciò che rileva in concreto è determinare se vi sia la sottrazione all'uso pubblico, o se la società operi invece soltanto quale sostituto dell'ente. Ebbene, per la Suprema corte nella vicenda oggetto di giudizio si è di fronte ad un mero servizio di gestione del parcheggio, accompagnato dal potere di esazione delle somme da destinare in parte nelle casse comunali, il che non determina alcuna sottrazione nell'uso pubblico e perciò legittima l'esenzione.

Corte di cassazione – Sezione tributaria – Ordinanza 15 gennaio 2020 n. 613

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