Civile

Il termine di 60 giorni per l'accertamento si riduce se ricorrono ragioni d'urgenza

Giampaolo Piagnerelli

Il termine per emettere l'avviso di accertamento corrisponde nella normalità a 60 giorni dalla verifica effettuata. La Cassazione con la sentenza n. 1289/20 ha precisato che il termine può ridursi se viene messa in discussione una pretesa legittima del Fisco.

Errore della Ctr - Nella decisione è puntualizzato come abbia sbagliato la Commissione regionale per aver escluso la sussistenza delle ragioni di urgenza per l'emissione dell'avviso di accertamento pur in presenza di una situazione di «alto profilo di pericolosità fiscale sottostante i meccanismi fraudolenti della srl e della repentina cancellazione della società dal registro delle imprese». I Supremi giudici - a tal proposito - chiariscono che in tema di diritti e garanzia del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma 7 della legge 212/2000 prevede che i 60 giorni dall'accertamento consentano al contribuente di produrre controdeduzioni alle Entrate. Le norme della legge 212 - vanno interpretate nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni d'urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale tra contribuente e Fisco. Con specifico riferimento alle ragioni che possono consentire l'anticipazione della notifica dell'atto impositiva, la Corte ha ritenuto che può essere sufficiente, se specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario controverso, l'allegazione della sua partecipazione a una frode perpetrata ai danni dell'Erario. Questa circostanza, infatti, se dimostrata potrebbe richiedere un'anticipata notifica dell'atto impositivo dell'atto impositivo, al fine di evitare il pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di tale perdita, ovvero di evitare la protrazione di una condotta illecita, anche in considerazione dell'entità dell'importo oggetto del recupero fiscale fatto valere con l'atto notificato.

Corte di cassazione - Sezione V civile - Sentenza 22 gennaio 2020 n. 1289

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