Civile

Contraddittorio orfano di legge

di Enrico De Mita

In materia di obbligo del contraddittorio nel procedimento tributario il legislatore deve assumere una chiara presa di posizione che sancisca la necessità del contraddittorio a pena di nullità di tutti gli atti impositivi. Ciò è tanto più necessario quanto più si riscontrano declaratorie di inammissibilità delle ordinanze di rimessione come di recente (8/20). La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale poste con ordinanza del 26 marzo 2018 dalla Ctp di Siracusa con riguardo agli articoli 32, 39 e 42 del Dpr 600/73, nonché dell’articolo 12, comma 7 Statuto contribuente, in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 111 e 117, 1° comma Costituzione.

La Corte ha ritenuto le questioni erroneamente o comunque non sufficientemente argomentate. Sembra quasi che la Corte ascriva a responsabilità del giudice remittente la carenza di una logica normativa complessiva che certamente richiede di essere razionalizzata e ricondotta ai principi costituzionali. Questa nuova rinuncia della Corte di pronunciarsi su un tema nodale qual è il contraddittorio denuncia, in concreto, una sempre più cogente responsabilizzazione del legislatore, a ben vedere, a tutela sia del contribuente che dell’Amministrazione. Invero l’ordinanza siracusana appariva lucida e ben informata nell’inquadramento della rilevanza processuale e sostanziale del contraddittorio, il quale deve essere anticipato già nella sede appropriata del procedimento amministrativo. L’esigenza indifferibile è di normare, così rimuovendo discussioni che si incagliano in opinabili declaratorie di inammissibilità da parte della Corte.

La disciplina del rapporto d’imposta oggi non può permettersi il limbo dello ius condendum, ma deve passare attraverso la positiva affermazione dell’obbligo del contraddittorio, al di là delle negazioni cui ci ha posto di fronte il legislatore (articolo 5-ter, Dlgs 218/97).

Il contraddittorio è un principio fondamentale immanente nell’ordinamento civile, amministrativo e tributario. Esso riveste rilevanza sostanziale e processuale, a presidio dell’effettiva partecipazione al procedimento, a maggior ragione quando la verifica amministrativa non ha contenuti solo cartolari (sentenza Consulta 152/2018)

Il contraddittorio amministrativo è posto a garanzia del diritto di difesa e della paritarietà, almeno tendenziale, delle parti processuali, senza che il processo debba dilatare i suoi tempi perché il contraddittorio è stato indebitamente spostato in sede giurisdizionale. Il diritto vivente della Suprema corte (sezioni unite 18184/13, di recente ripresa dalla sezione tributaria 701/2019) ha già restituito al pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale la dignità di precetto imperativo.

Perché il contribuente divenga soggetto attivo d’imposta, è necessaria una chiara presa di posizione del legislatore che sancisca espressamente la nullità dell’atto impositivo, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso.

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