Civile

Tariffa rifiuti, in Sicilia il sindaco fissa le aliquote

In Sicilia la concreta determinazione dell'aliquota della tariffa rifiuti spetta al sindaco e non al Consiglio comunale. È questo l'effetto combinato di due leggi regionali. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sentenza n. 8270 depositata ieri, accogliendo il ricorso del comune di Nicosia. Nulla da fare dunque per una residente del piccolo municipio in provincia di Enna che dopo aver vinto nei due gradi merito ha perso il round decisivo.

Prima la Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale infatti avevano annullato la cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti del 2011, fissata sulla base di una determina sindacale, in quanto la competenza sulla tariffa spettava al Consiglio.

Per la VI Sezione civile Tributaria però le cose stanno diversamente. La legge regionale n. 142 del '90, infatti, prevede che spetta al Consiglio Comunale "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi" e "la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Mentre, la legge n. 7 del '92 afferma che il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune. Dunque, prosegue la Corte, nella regione Sicilia "la competenza residuale, che nell'ordinamento statale è attribuita alla giunta comunale spetta al sindaco".

Così ricostruito il quadro normativo, la Corte conferma che in tema di Tarsu "la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale". La norma infatti prevede che spetta al Consiglio solo la "disciplina generale delle tariffe" (e non come per i tributi "istituzione e ordinamento"). La competenza dell'assemblea dunque è limitata "alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione".

Del resto, prosegue la decisione, i provvedimenti in materia di tariffe "non sono espressione della potestà impositiva dell'ente". Ne consegue che la deliberazione con cui il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, "attenendo all'individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani", si colloca nell'ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco. Esso infatti "costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio comunale".

Corte di cassazione - Sentenza n. 8270 del 29 aprile 2020

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