Amministrativo

Per deputati e senatori sì all’accesso agli atti della pubblica amministrazione

di Pietro Alessio Palumbo


Storicamente, secondo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del consiglio dei ministri, la qualità di membro del Parlamento nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti all'espletamento del proprio mandato, non esprimono una posizione legittimante l'accesso ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione. A dire della Commissione per l'accesso, depone in tal senso non solo l'assenza di espressa previsione normativa di specie che, invece, è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici elettivi, quali i consiglieri comunali e provinciali (art. 43 del D. Lgs. n. 267 del 2000), ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni, appositamente previsti per gli organi parlamentari. Ebbene, letteralmente capovolgendo questa ricostruzione, secondo la sentenza n. 225 del 2020 del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, si deve invece ritenere che un Parlamentare della Repubblica, il quale, non per un singolare interesse personale, ma per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentante della generalità dei cittadini, abbia richiesto l'accesso agli atti del gestore del servizio pubblico, vanta pieno diritto a ottenere l'ostensione dei relativi atti sia pure nei limiti delle esigenze poste a base della richiesta medesima.

Fatti e articolazione della vicenda - Un Parlamentare della Repubblica formulava richiesta di accesso agli atti nei confronti di un gestore di servizio pubblico chiedendo copia di carteggio documentale. L'istanza era motivata dal fine della predisposizione di atti parlamentari di indirizzo e di sindacato ispettivo, e di approntare comunicazioni alle Autorità preposte. Il gestore del servizio pubblico, una Spa, riscontrava solo in parte la richiesta di ostensione degli atti, peraltro avendo cura di oscurare i dati e le informazioni ritenute sensibili ai sensi della rinnovata normativa euro-unitaria sulla tutela della privacy (Regolamento UE n. 679/2016) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Reiterata senza buon esito la richiesta dell'incartamento completo, di conseguenza, il Parlamentare depositava ricorso al Tar territorialmente competente.

La virata esegetica del Tar Abruzzo - La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1991. È un organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini ed enti pubblici. In proposito alla problematica in esame, il consolidato orientamento della suddetta Commissione è chiaro: non è possibile attribuire alla condizione soggettiva di senatore o deputato, in quanto portatore di interessi collettivi e diffusi, quale membro del Parlamento e in ragione delle funzioni di rappresentanza assegnatagli dall'articolo 67 della Costituzione Repubblicana, la titolarità di un diritto di accesso ai documenti, a prescindere dall'individuazione di uno specifico interesse personale concreto e attuale.

Ebbene, con una sterzata interpretativa vigorosa, coraggiosa ed efficacemente argomentata, il Tar Abruzzo ha ribaltato la menzionata, storica, parabola logico-ricostruttiva della suddetta Commissione (peraltro confortata dall'arresto del Tar Lazio-Roma n.3143/1998). Il Giudice amministrativo abruzzese ha ricordato che per il legittimo esercizio del diritto di accesso è in primis necessaria la sussistenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, che sia immediatamente riferibile al soggetto che chiede di conoscere i documenti, e inoltre di un collegamento, attuale, tra la situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l'ostensione. Legame – si badi - che sia tale da comportare l'incidenza, anche potenziale, dell'atto, sull'interesse di cui il soggetto istante è legittimo portatore.

Da ciò discende che nel caso di appropriata motivazione (come nel caso di specie) è fuor di dubbio possibile dedurre la legittimazione attiva di un parlamentare della Repubblica di esercitare il diritto d'accesso ad atti e documenti relativi a servizi pubblici che siano in qualunque modo, direttamente o indirettamente, collegati o quantomeno collegabili alla sua funzione (istituzionale e democratica). Per altro verso, mette in evidenza il Tar Abruzzo, è in ogni caso e senza dubbio legittimo l'oscuramento dei nominativi dei soggetti coinvolti nel carteggio documentale chiesto in ostensione qualora ciò - fermi la condizione soggettiva del parlamentare quale "delegato" della universalità dei consociati e il correlato interesse concreto e attuale all'ostensione dei documenti - non si renda necessario o almeno utile ai fini della effettiva conoscenza delle modalità di funzionamento del gestore pubblico. Tanto altresì, ugualmente e nondimeno, nella possibile ottica di un eventuale esposto-denuncia all'autorità giudiziaria.

Tar Abruzzo - Sezione I -Sentenza 15 giugno 2020 n. 225

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