Civile

Reciproche inadempienze delle parti contrattuali: al giudice di merito la comparazione

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Compravendita - Risoluzione del contratto preliminare - Inadempimenti delle parti contrattuali - Necessaria la comparazione ai fini contrattuali.
In materia di contratti con prestazioni corrispettive, nell'ipotesi di reciproche inadempienze, bisogna comparare il comportamento di entrambe le parti per individuare quale di esse, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte e un'alterazione del sinallagma. Tra i poteri del giudice rientra tale accertamento fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove. Inoltre, tale accertamento è insidacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3273

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere contratti con prestazioni corrispettive - Inadempimenti reciproci - Esame comparativo - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente a un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l'inadempimento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto).
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 maggio 2017 n. 13627

Compravendita - Contratto preliminare - Immobili - Vendita a terzi - Obblighi conseguenti alla stipula del preliminare - Inadempienza - Legittimità del recesso - Restituzione caparra - Esclusione.
Il giudice, anche ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'articolo 1460 c.c., comma 2.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 6 settembre 2017 n. 20846

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere - Per inadempimento - Contratti con prestazioni corrispettive - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a contratto di somministrazione.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, relativa a contratto di somministrazione di caffè a un bar, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva negato la risoluzione del contratto per inadempimento, atteso che la pattuizione non precisava se l'iniziativa dei singoli scambi dovesse esser presa dal compratore o dal venditore e che nessuna delle due parti aveva rispettato il principio di buona fede contrattuale, interpellando la controparte sulla necessità di ricevere o sulla disponibilità ad eseguire tempestivamente la consegna periodica della merce).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 1 giugno 2004 n. 10477

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria recesso - Legittimità - Condizioni - Indagine del giudice - Criteri.
La disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente; ne consegue che il giudice è tenuto a una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 8 agosto 2019 n. 21209

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