Comunitario e Internazionale

Giudici di pace, apertura sulla subordinazione

di Giovanni Negri

Non è quella parificazione con i magistrati togati, cui forse neppure puntavano, ma certo la sentenza depositata ieri dalla Corte di giustizia europea nella causa C-658/18 non può che suonare gradita ai giudici di pace. Perché se da una parte la Corte, sul tema delle ferie retribuite non trova nulla da eccepire su un trattamento diverso rispetto a quello dei togati, tuttavia riconosce, cosa che evidentemente stava molto più a cuore alla categoria, che la natura del rapporto di lavoro ha elementi di subordinazione.

Più nel dettaglio, i giudici europei, chiamati a decidere sulla compatibilità con il diritto comunitario delle diversità di disciplina quanto al trattamento delle ferie, si sono soffermati diffusamente anche sulla natura del attività lavorativa della categoria “principe” della magistratura onoraria. E lo hanno fatto valorizzando soprattutto le modalità di organizzazione del lavoro. In questa prospettiva un’attenzione particolare è dedicata dalla sentenza al tema delle tabelle, all’obbligo di rispetto degli ordini di servizio del capo dell’ufficio e dei provvedimenti organizzativi del Csm, al vincolo di reperibilità e al trattamento disciplinare, analogo a quello dei magistrati di professione.

Il tutto per concludere che «in tali circostanze, risulta che i giudici di pace svolgono le loro funzioni nelll’ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo, che non incide sulla loro indipendenza nella funzione giudicante, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». Inoltre, la sentenza osserva anche che il giudice di pace può essere inquadrato nella categoria dei lavoratori a tempo determinato, tenuto conto della nomina per un periodo limitato e del fatto che il giudice stesso, «nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono nè puramente marginali nè accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

Quanto alle ferie, la Corte osserva, che una differenza di trattamento dei giudici di pace rispetto ai giudici ordinari, può essere giustificata da differenze obiettive tra le due categorie. La Corte sottolinea, per esempio, che le controversie assegnate ai giudici di pace non hanno la complessità che caratterizza le cause attribuite ai giudici ordinari, e che i giudici di pace possono operare solo come giudici monocratici e non all'interno di un collegio giudicante, oltre all’attenzione riservata dalla Costituzione stessa al concorso per l’ingresso in magistratura.

Alla luce di queste considerazioni, il giudice nazionale dovrà stabilire, in concreto, se un giudice di pace si trova in una situazione paragonabile a quella di un magistrato ordinario, tale, quindi, da poter beneficiare del periodo di ferie annuali retribuito.

Corte di giustizia Ue, sentenza 16 giugno 2020 nella Causa C- 658/18

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