Società

Esdebitazione per il socio fallito in estensione

di Patrizia Maciocchi

Nell’esdebitazione la soddisfazione, almeno parziale dei creditori concorsuali è realizzata anche quando alcune categorie di creditori non hanno ricevuto nulla in sede di riparto.

Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 16263) accoglie il ricorso dell’accomandatario in proprio di una Sas, al quale era stato rifiutato, dopo il fallimento della società, il beneficio dell’esdebitazione. Il giudice delegato aveva, infatti, considerato non soddisfacente la percentuale di soddisfazione dei creditori, basandosi sul solo dato, considerato decisivo, della percentuale di soddisfazione possibile grazie alla liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale, e sull’esclusione dei chirografari.

Mentre - spiega la Cassazione - in caso di fallimento del socio in estensione, tra i creditori concorsuali rientrano anche i creditori sociali. E questi erano stati soddisfatti in una percentuale superiore al 19,82%, interamente destinata ai soli privilegiati.

La Suprema corte sottolinea la ratio dell’istituto dell’esdebitazione che sta nell’esigenza di consentire all’imprenditore fallito di avviare, nell’interesse generale del mercato, una nuova attività imprenditoriale.

Un passo che va fatto al netto del peso dei debiti accumulati in passato, spesso riconducibili a situazioni contingenti ed esterne. In questo quadro non può comunque essere considerata irrilevante, in un’ottica di bilanciamento, anche la concorrente esigenza di soddisfare, almeno parzialmente, i creditori anteriori. E la valutazione comparativa del presupposto, rientra nel raggio d’azione del giudice di merito, che deve fornire un’interpretazione coerente con il principio del favor debitoris al quale l’esdebitazione si ispira. Per essere in linea con quest’affermazione dunque il beneficio va concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o lo siano stati in una percentuale del tutto irrisoria.

Nello specifico il giudice delegato aveva fatto riferimento alla sola incompleta liquidazione del fallimento personale. Ma non basta per l’esdebitazione.

L’articolo 142 della legge fallimentare che detta le condizioni per accedere all’esdebitazione, fa riferimento ai creditori concorsuali, che per il socio fallito in estensione sono «pure e necessariamente quelli della società». Il creditore sociale ha dunque il diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento. E questo vuol dire che il previo soddisfacimento del creditore sociale non è irrilevante nel fallimento del socio «nel senso che può il creditore sociale pretendere di partecipare al riparto solo per la sorte residua».

La Corte d’appello dovrà rivedere il suo giudizio.

Corte di cassazione - Sentenza 16263/2020

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