Professione e Mercato

Corsi di formazione per la pratica forense in attesa di proroga

di Antonello Cherchi

La norma è in vigore, ma non fateci caso. È questo l’atteggiamento da tenere nei confronti dei corsi di formazione per gli aspiranti avvocati, da frequentare durante il tirocinio, e che, come vuole l’articolo 10 del decreto 17 /2018 (che quei corsi disciplina), dovrebbero essere partiti lo scorso 1° aprile.

Salvo il fatto che quella scadenza sta per essere modificata e spostata al 2 febbraio 2022 con un decreto del ministero della Giustizia in dirittura d’arrivo. Intrecci di norme e ritardi hanno portato a questa paradossale situazione.

La riforma forense
Tutto nasce con la legge 247 del 2012 di riforma della professione forense. In quel provvedimento si prevede anche la modifica sia del tirocinio, con l’introduzione dei corsi di formazione, sia dell’esame di Stato. La legge entra in vigore il 2 febbraio 2013 e due anni dopo dovrebbero partire le nuove prove di abilitazione. Così, invece, non è. Quella scadenza viene prorogata di volta in volta, fino all’ultimo differimento che è dello scorso dicembre. Il decreto legge milleproroghe sposta al 2 febbraio 2022 il debutto del nuovo esame di Stato.

Nello stabilire questo nuovo slittamento si trascura, però, l’altro pezzo del problema: quello del nuovo tirocinio con le scuole di formazione, funzionale all’esame di abilitazione rinnovato e che, dunque, deve procedere di pari passo con quest’ultimo.

La questione dei corsi di formazione per i tirocinanti è stata affrontata del decreto 17/2018, che ne ha definito modalità e tempi, fissando il loro debutto per il 1° aprile 2020. Quel giorno è arrivato e niente, nel frattempo, è stato fatto per allineare la partenza dei corsi con la scadenza al 2022 del nuovo esame di Stato. O meglio, qualcosa è stato fatto, ma con grande lentezza.

Il ritardo del decreto
Il 31 marzo il ministero della Giustizia ha inviato al Consiglio di Stato il decreto per spostare la partenza dei corsi di formazione al 2022. La sezione atti normativi di Palazzo Spada nel dare il parere sul provvedimento (espresso il 23 aprile), non manca di rilevare il ritardo della richiesta, arrivata il giorno prima della partenza prevista dei corsi di formazione.

I giudici concordano, però, con la necessità di allineare le due date. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il tirocinio dell’aspirante avvocato, da realizzare anche attraverso la frequenza dei corsi di formazione, costituisce «un aspetto inscindibile delle nuove modalità di esame» di Stato.

E questo sia nel caso le prove di abilitazione rimangano quelle disegnate dalla legge 247 sia nella prospettiva delineata dal legislatore di riconsiderare nel suo complesso la disciplina di accesso alla professione forense. Anche perché se da qui al 2022 si dovesse ripensare ulteriormente l’esame di Stato, non è improbabile che lo stesso tirocinio - e con esso i corsi di formazione - possa essere riconsiderato.

Ora non resta che attendere l’arrivo del decreto che dà un unico orizzonte a tutto: corsi di formazione ed esame di abilitazione.

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