Professione e Mercato

Avvocati: al via il credito d'imposta del 60% per le sanificazioni

di Marina Crisafi

È diventato operativo anche per gli avvocati il bonus sanificazione introdotto dal decreto rilancio grazie ai provvedimenti attuativi emanati dall'Agenzia delle Entrate e alla pubblicazione del relativo modello per la comunicazione delle spese ammissibili.
Il credito d'imposta del 60% delle spese sostenute per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti è riconosciuto infatti anche "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore".

Quali spese rientrano nel bonus - Le spese per le quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: gli interventi agevolabili e gli investimenti agevolabili.

Tra i primi, spiega l'Agenzia, rientrano tutte le spese necessarie per adeguare i locali al rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento del virus, come il rifacimento di mense, la realizzazione di ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza (ecc.)

Tra i secondi, gli interventi connessi ad attività innovative, come lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività (ad esempio sistemi di videoconferenza, programmi software, ecc.) e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cosiddetto termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Per quanto concerne, invece, il bonus per la sanificazione e l'acquisto di Dpi tra le spese agevolabili, oltre a mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme europee, rientrano dispositivi e strumenti quali: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti.

Compresi anche dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi), ivi comprese le eventuali spese di installazione.

Lavori "in economia" - L'Agenzia delle entrate, nella circolare 20/E/2020, ha chiarito che le attività di "sanificazione" dovranno essere finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Nel bonus sono comprese anche le attività di sanificazione che non siano effettuate da operatori professionisti, "risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori".

Come ottenere il bonus sanificazione - Per ottenere il bonus sanificazione per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, l'interessato deve inviare il modello all'Agenzia delle Entrate, comunicando l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Con riferimento al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei Dpi, invece, la comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario, utilizzando l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici delle Entrate.
L'Agenzia rilascerà al massimo entro cinque giorni una ricevuta che attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con le relative motivazioni.

La cessione del credito d'imposta - Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari del credito d'imposta hanno tempo per optare eventualmente per la cessione, anche parziale del credito stesso, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite F24, bisognerà attendere l'istituzione del codice tributo ad hoc e le istruzioni per la compilazione del modello da parte delle Entrate.

Il provvedimento

Il modulo

Le istruzioni

La circolare

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©