Professione e Mercato

Modello 5/2020: il rinvio al 31 dicembre e le altre novità introdotte dalla Cassa forense

di Marina Crisafi

Il coronavirus cambia anche il modello 5, ossia la comunicazione obbligatoria del volume d'affari e dei redditi per gli avvocati. La Cassa Forense, infatti, ha disposto una proroga al 31 dicembre 2020 ed ha modificato la modalità d'invio che deve avvenire esclusivamente online.

Modello 5/2020 online fino al 31 dicembre - Il termine per l'invio della comunicazione del reddito netto professionale e del volume d'affari per l'anno 2019 (modello 5/2020), originariamente fissato al 30 settembre, è stato differito al 31 dicembre 2020.
Il mod. 5 va trasmesso da tutti gli iscritti alla Cassa (avvocati, iscritti o pensionati, avvocati con agevolazione nei primi 8 anni o praticanti) anche in caso di reddito zero.
Per provvedere a tale adempimento, dal 20 luglio 2020, Cassa Forense ha attivato la procedura di invio alla quale accedere collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione "Accessi riservati" – "Posizione personale", con le proprie credenziali, codice meccanografico e codice PIN personale.
Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d'affari ai fini Iva, il sistema calcola automaticamente la contribuzione dovuta, tenendo conto dello status professionale (iscritto, pensionato, ecc.) e, al termine della compilazione, consente l'invio telematico con certificazione immediata.

Modalità di pagamento - Il pagamento dei contributi dovuti può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità (previa scelta al momento dell'invio del modello che diventa obbligatoria e irrevocabile):
-in due rate con scadenza 31 luglio e 31 dicembre a mezzo MAV;
-in un'unica soluzione entro il 31 dicembre a mezzo MAV senza interessi e sanzioni;
-in due rate annuali di pari importo con scadenza 31 marzo 2021 e 31 marzo 2022, a mezzo MAV maggiorate dell'interesse dell'1,50%, su base annua, senza sanzioni;
-mediante iscrizione nel ruolo 2021 (ruolo che sarà formato a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50%, che saranno calcolati a decorrere dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 (data di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni fino a 72 rate.
Attenzione però. Qualora la contribuzione complessivamente dovuta (per contributo soggettivo e contributo integrativo) risulti inferiore a 30 euro, non si potrà optare per pagamenti rateali e il versamento dovrà essere effettuato necessariamente entro il 31 dicembre 2020.

Tolleranza nel ritardo dei pagamenti - La Cassa ricorsa il "principio della tolleranza" nel ritardo nel versamento dei contributi che, se contenuto entro gli 8 giorni successivi alla scadenza (ossia entro l'8 gennaio 2021), esclude l'applicazione delle sanzioni.
In caso di ulteriore ritardo, il termine dal quale si considera l'eventuale inadempimento decorre dal 31 dicembre 2020.
Resta confermata al 31 dicembre, la tolleranza degli 8 giorni anche per il versamento del contributo modulare volontario relativo all'anno 2019 (rata unica) per chi ha esercitato l'opzione in fase di compilazione del modello 5/2020 e dell'integrazione del versamento del contributo soggettivo per l'attribuzione della intera annualità (limitata ai primi otto anni di iscrizione).
A quanto ammontano i contributi obbligatori
La misura della contribuzione dovuta dagli iscritti in via ordinaria per l'anno 2019, rammenta l'ente previdenziale, è pari al:
-14,5% per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;
-4% per il calcolo del contributo integrativo sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.
Per i pensionati di vecchiaia retributiva, invece, è pari al:
-7,25% per il calcolo del contributo soggettivo dovuto sul reddito netto professionale fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%;
-4% per il calcolo del contributo integrativo dovuto sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.
Il contributo minimo soggettivo dell'anno 2019 è di 2.875 euro, mentre per coloro che usufruiscono delle agevolazioni, parte da 718,75 euro per redditi inferiori a 10.300 euro.

Le istruzioni della Cassa forense

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